TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE (*)

 

 


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Trattato di non proliferazione nucleare
Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968

Gli Stati firmatari di questo Trattato, d’ora in poi chiamati «Parti» del Trattato,
considerando la catastrofe che investirebbe tutta l’umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli;

ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il pericolo di conflitto nucleare; attenendosi alle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per prevenire l’ulteriore disseminazione delle armi nucleari;

impegnandosi a collaborare nel facilitare l’applicazione delle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel campo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;

esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli altri sforzi per promuovere l’applicazione, nel quadro del sistema di garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, del principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali mediante l’impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici;

affermando il principio secondo cui i benefici dell’applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari;

convinti che, nell’applicare questo principio, tutte le Parti hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;

dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare;

sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo;

ricordando che le Parti del Trattato del 1963 sull’interdizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, hanno espresso, nel preambolo di Traduzione Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale detto atto, la loro decisione di cercare d’assicurare l’arresto definitivo di tutte le esplosioni sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati a questo fine;

desiderando promuovere la distensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;

richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia volgendola contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l’instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali,
hanno concordato quanto segue:

Art. I
Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

Art. II
Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.

Art. III
 1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, conformemente allo Statuto della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo.
2. Ogni Parte si impegna a non fornire: a) materie prime o materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente articolo.
3. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno applicate in modo conforme all’articolo IV del presente Trattato e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici, giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di garanzia enunciato nel Preambolo.
4. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con altri Stati, accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in conformità con lo Statuto della medesima. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno detti strumenti di ratificazione o di adesione. Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18 mesi dall’avvio dei negoziati.

Art. IV
1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.
2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.

Art. V
Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per la ricerca e la messa a punto. Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari, oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso avranno inizio il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.

Art. VI
Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Art. VII
Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

Art. VIII
1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai governi depositari i quali dovranno portarlo a conoscenza di tutte le Parti. Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.
2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Per ciascuna altra Parte l’emendamento entrerà in vigore all’atto del deposito dello strumento di ratificazione dell’emendamento. Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale
3. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando. Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle Parti potrà ottenere, presentando all’uopo una proposta ai governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo stesso obiettivo, cioè l’esame del funzionamento del Trattato.

Art. IX
1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.
2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati presso i governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come governi depositari.
3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato dagli Stati i cui governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione. In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare» uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un’arma nucleare o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.
4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d’adesione.
5. I governi depositari informeranno prontamente tutti gli Stati, che avranno sottoscritto il presente Trattato o vi avranno aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, sulla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni altra comunicazione. 6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi depositari conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X
1. Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi. 
2. Venticinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può restare in vigore a tempo indeterminato, Fa fede il testo della Gazzetta Ufficiale oppure se potrà essere rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita. Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.

Art. XI
Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

(Seguono le firme)

(*) Trad. it. ufficiale del Trattato di Non Proliferazione
fonte A.N.P.A.