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 27 dicembre 2006
 
 Risoluzione 1737 (2006) Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella
  riunione 5612 del 23 Dicembre 2006
 
 Il Consiglio di Sicurezza
 
 […]
 Notando con seria preoccupazione che, come confermato dai rapporti del
  DG dell'IAEA dell'8 giugno 2006 (Gov/2006/38), 31 Agosto 2006 (gov/2006/53) e
  del 14 novembre 2006 (gov/2006/64), l'Iran non ha stabilito una piena e totale
  sospensione di tutte le attività relative all'arricchimento e rilavorazione
  come (espresso dalla risoluzione 1696/06, né ha ripristinato la cooperazione
  con l'IAEA in base al protocollo addizionale né ha compiuto gli altri passi
  richiesti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA, né si è conformata con le
  richieste della risoluzione 1696/06 del consiglio di sicurezza che sono
  essenziali per costruire la fiducia, e deplorando il rifiuto dell'Iran di
  intraprendere questi passi,
 (…)
 Determinato a dare esecuzione alla propria decisione adottando le misure
  appropriate per convincere l'Iran ad uniformarsi alla risoluzione 1696/06 e
  con le richieste dell'IAEA, ed anche per forzare lo sviluppo in Iran di
  tecnologie sensibili in supporto dei programmi nucleari e missilistici, fino a
  quando il consiglio di sicurezza deciderà che sono stati raggiunti gli
  obiettivi della risoluzione,
 (…)
 Agendo in base all'art. 41 del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite,
 
 1- Afferma che l'Iran dovrà senza ulteriore
  ritardo compiere i passi richiesti dal tdg dell'iaea nella risoluzione gov/2006/14,
  che sono essenziali per costruire la fiducia sugli scopi esclusivamente
  pacifici del suo programma nucleare e per risolvere i problemi notevoli;
 
 2- Decide, in questo contesto, che l'Iran dovrà
  senza ulteriore ritardo sospendere le seguenti attività nucleari sensibili di
  proliferazione: (…)
 
 3- decide che tutti gli Stati dovranno
  prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il
  trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini,
  tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e
  se o non provenienti dai loro territori, di tutti gli oggetti, materiali,
  attrezzature, beni, rìe tecnologie che potrebbero contribuire alle attività
  dell'Iran relative all'arricchimento, rilavorazione o correlata con l'acqua
  pesante, o per lo sviluppo di sistemi di distribuzione(consegna) di armi
  nucleari, e cioè: (…)
 
 4- - decide che tutti gli Stati dovranno
  prendere le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita, o il
  trasferimento direttamente od indirettamente dai propri territori o cittadini,
  tramite navi o aereomobili nazionali, all'Iran, o per suo uso e vantaggio; e
  se o non provenienti dai loro territori, degli oggetti, materiali,
  attrezzature, beni e tecnologie seguenti: (…)
 
 5- decide che per la fornitura, vendita o
  trasferimento di tutti gli oggetti materiali attrezzature beni e tecnologie
  contenuti dal doc. s/2006/814 e s/2006//815, la cui esportazione in Iran non
  è proibita dal sottoparagrafo 3b, 3c, 4-a di cui sopra, gli Stati dovranno
  assicurarsi che: (…)
 
 6. Decide che tutti Stati prenderanno anche le
  misure necessarie per prevenire il rifornimento all'Iran di ogni assistenza
  tecnica o (addestrando), assistenza finanziaria investimento, brokering o gli
  altri servizi, ed il trasferimento di risorse finanziarie o servizi, relativi
  alla fornitura, vendita, trasferimento, produzione o uso degli articoli,
  materiali, attrezzatura, beni e tecnologie vietate specificate nei precedenti
  paragrafi 3 e 4 ;
 
 7. Decide che l'Iran non dovrà esportare
  qualsiasi articolo contenuto nei documenti S/2006/814 e S/2006/815 e che ogni
  tutti gli Stati Membri proibiranno la fornitura di tali articoli all'Iran da
  parte dei loro cittadini, o tramite navi o aerei di bandiera bandiera, e se o
  non originando nel territorio dell'Iran;
 
 8. Decide che l'Iran dovrà offrire l'accesso e
  la cooperazione quando l'IAEA lo richiederà al fine di poter verificare la
  sospensione delineata nel paragrafo 2 e risolvere tutti i problemi notevoli,
  identificati nei rapporti dell'IAEA, ed esorta l'Iran a ratificare
  tempestivamente il Protocollo Supplementare;
 
 9. Decide che le misure imposte dai precedenti
  paragrafi 3, 4 e 6 non si applicheranno dove il Comitato determinerà
  preventivamente o caso per caso che la fornitura, vendita, trasferimento o
  rifornimento di tali articoli o assistenza non contribuiscano chiaramente allo
  sviluppo in Iran delle tecnologie per le attività nucleari sensibili alla
  proliferazione edc allo sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari,
  anche quando gli articoli o l'assistenza sono per il cibo, l'agricoltura,
  scopi umanitari e medici o altri, (purché quello): (a) contratti per la
  consegna di articoli o assistenza includono le idonee garanzie dell'utente
  finale; e (b) l'Iran si è impegnato a non usare tali articoli per attività
  nucleari sensibili alla proliferazione o per sviluppo di sistemi di consegna
  di arma nucleari;
 
 10. Invita tutti gli Stati a esercitare vigilanza
  sull'entrata o transito attraverso i loro territori di individui in che sono
  parte, direttamente associati con od supportano la le attività nucleari e
  sensibili alla proliferazione in Iran o lo sviluppo di sistemi di consegna di
  arma nucleari, e decide in questo riguardo che tutti gli Stati notificheranno
  al Comitato l'entrata o il transiteranno attraverso loro territori delle
  persone indicate nell'Allegato a questa decisione (da qui"
  l'Allegato"), e delle ulteriori persone indicate dal Consiglio di
  Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o
  perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla
  proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, anche
  attraverso il coinvolgimento nella fornitura degli articoli, beni,
  attrezzature, materiali e tecnologie proibiti e specificati in base alle
  misure dei precdenti paragrafi 3 e 4, eccetto quando il viaggio è per le
  attività direttamente indicate ai precdenti articoli nei sottoparagrafi 3 (b)
  (i) e (lii) ;
 
 11. Sottolinea che nulla nel precedente
  paragrafo costringe un Stato a rifiutare l'entrata dei suoi cittadini nel
  territorio, e che tutti gli Stati possono, nel realizzare il precedente
  paragrafo, prenda in considerazione le situazioni umanitarie come necessità
  per soddisfare gli obiettivi di questa decisione, anche quando è applicato
  l'Articolo XV dello Statuto dell'IAEA;
 
 12. Decide che tutti gli Stati dovranno congelare
  i fondi, gli altri beni finanziari e le risorse economiche che sono nei loro
  territori alla data dell'adozione di questa decisione o in ogni momento a
  partire da ora, che sono posseduti o controllati dalle persone o enti indicati
  nell'Allegato, e quelli delle ulteriori persone o enti indicati dal Consiglio
  di Sicurezza o dal Comitato perché hanno preso parte direttamente associate o
  perché supportano l'Iran nelle attività nucleari e sensibili alla
  proliferazione e di sviluppo di sistemi di consegna di armi nucleari, o da
  persone o enti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da
  enti posseduti o controllati da loro, anche attraverso mezzi illeciti, e che
  le misure in questo paragrafo cesseranno di essere applicate verso tali
  persone o enti se, e per il tempo che , il Consiglio di Sicurezza o il
  Comitato li rimuoverà dall'Allegato, e decide ulteriormente che tutti gli
  Stati assicureranno di impedire che tutti i fondi, i beni finanziari o risorse
  econohe siano resi disponibili dai loro cittadini o da ogni persona o ente
  all'interno dei loro territori, a o per il vantaggio di quelle persone e enti;
 
 13. Decide che le misure imposte dal precedente
  paragrafo 12 non si applicano ai fondi, gli altri beni finanziari o risorse
  economiche che sono state determinate dai relativi Stati per: (…)
 
 14. Decide che glil Stati possono permettere
  l'aggiunta ai conti si gelati in base ai provvedimenti del precdente paragrafo
  12 degli interessi (o altre quote di guadagni dovuti su quei conti o pagamenti
  dovuti per contratto, accordo od obbligazioni sorti prima della data in cui
  quei conti sono divenuti soggetti ai provvedimenti di questa decisione,
  purché qualsiasi interesse, guadagno e pagamento continui ad essere soggetto
  a questi provvedimenti e congelato;
 
 (15. Decide che le misure del precedente
  paragrafo 12 non impediranno che una persona o ente designato facciano il
  pagamento dovuto sotto un contratto concluso prima del (listato) di tale
  persona o ente, purché i relativi Stati abbiano determinato che): (…)
 
 16. Decide che la cooperazione tecnica
  fornita all' Iran dall'IAEA o sotto i suoi auspici dovrà essere solo per
  cibo, agricoltura, medicina, sicurezza o altri scopi umanitari, o dove è
  necessario per progetti riferiti direttamente agli articoli specificati nei
  precedenti sottoparagrafi 3 (b) (i) e (l'ii), ma che nessuna cooperazione
  tecnica sarà offerta con riguardo alle attività nucleari sensibili alla
  proliferazione esposte nel paragrafo 2;
 
 17. Invita tutti gli Stati ad esercitare
  vigilanza e impedire che siano dati insegnamenti tecnici o che siano
  addestrati i cittadini iraniani, all'interno del territoro o da parte dei loro
  cittadini, di discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari
  sensibili alla proliferazione dell'Iran e allo sviluppo di sistemi di consegna
  di arma nucleari;
 
 18. Decide di istituire, in base alla regola 28
  delle sue regole provvisorie di procedura, un Comitato del Consiglio di
  Sicurezza costituito da tutti i membri del Consiglio, per intraprendere i
  compiti seguenti: (…)
 
 19. Decide che tutti gli Stati dovranno riferire
  al Comitato fra 60 giorni dal l'adozione di questa decisione sui passi loro
  hanno preso in vista della effettiva realizzazionedei precdenti paragrafi 3,
  4, 5 6, 7 8, 10 12 e 17;
 
 20. giudica che la sospensione ha esposta nel
  paragrafo 2 così come la piena, verificata acquiescenza iraniana coi
  requisitin stabiliti dal Tavolo dei Governatori dell'IAEA , contribuirebbe ad
  una soluzione diplomatica, negoziata tale da garantire che il programma
  nucleare dell'Iran ha scopi esclusivamente pacifici, sottolinea la buona
  volontà della comunità internazionale per lavorare positivamente per tale
  soluzione, incoraggia l'Iran a conformarsi ai precedenti provvedimenti, a
  (entrare nuovamente in contatto) con la comunità internazionale e con l'IAEA,
  e preme affinché tale contatto sia proficuo per l'Iran;
 
 21. Saluta con favore l'impegno di Cina, Francia,
  Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti con l'aiuto dell'Alto
  Rappresentante Alto di Unione europea, per una soluzione negoziata di questo
  problema e incoraggia l'Iran a (engage) la loro proposta di Giugno 2006
  (S/2006/521), che era stata girata dal Consiglio di Sicurezza nella decisione
  1696 (2006), per un accordo (comprehensive) di lungo termine, che
  permetterebbe lo sviluppo di relazioni e cooperazione con l'Iran, basato sul
  rispetto reciproco e sulo stabilimento della fiducia internazionale sulla
  natura esclusivamente pacifica del programma nucleare dell'Iran;
 
 22. Reitera la volontà di rafforzare l'autorità
  dell'IAEA, supporta fortemente il ruolo del Tavolo dei Governatori dell' IAEA,
  loda e incoraggia il Direttore Generael dell'IAEA ed il suo segretariato per i
  continui sforzi professionali ed imparziali per risolvere tutti i rimanenti
  problemi notevoli in Iran all'interno della struttura dell'IAEA, sottolinea la
  necessità che l'IAEA continui il suo lavoro di chiarire tutti i problemi
  notevoli relativi al programma nucleare dell'Iran;
 
 23. Chiede fra 60 giorni un rapporto da parte del
  Direttore Generale dell'IAEA fra 60 riguardo se l'Iran ha abbia ripristinato
  la piena e totale sospensione di tutte le attività menzionate in questa
  risoluzione, così anche sul processo di adeguamento iraniano con tutti i
  passi richiesti dal Tavolo dell'IAEA e con gli altri provvedimenti di questa
  risoluzione, (da presentare) al Tavolo dei Governatori dell'IAEA e
  contestualmente al Consiglio di Sicurezza affinchè sia considerato;
 
 24. Afferma che (considererà/prenderà in
  rassegna) le azioni dell'Iran alla luce del rapporto previsto nel precedente
  paragrafo 23, affinchè siano sottoposte fra 60 giorni, e: (a) che sospenderà
  la realizzazione delle misure se e per il tempo che l' Iran sospende tutte le
  attività relative all'arricchimento e di rilavorazione, incluso ricerca e
  sviluppo, una volta verificate dall'IAEA, per consentire le negoziazioni; (b)
  che terminerà le misure specificate in paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 10 e 12 di
  questa risoluzione appena determina che l'Iran ha adempiuto pienamente i suoi
  obblighiin base alle relative decisioni del Consiglio di Sicurezza e raggiunto
  i requisiti del Tavolo dei Governatori dell'IAEA, una volta confermato dal
  Tavolo dell' IAEA; (c) che può, nel caso in cui il rapporto del precedente
  paragrafo 23 mostri che l'Iran non si è conformato a questa risoluzione,
  adottare ulteriori misure adatte in base all' Articolo 41 di Capitolo VII
  della Carta delle Nazioni Unite per convincere l'Iran a conformarsi a questa
  decisione ed ai requisiti dell'IAEA, e sottolinea che (le ulteriori decisioni
  saranno chieste qualora fossero necessarie misure addizionali);
 
 25. Decide di rimanere informato sulla questione.
trad. it. non ufficiale della ris. onu 1737 (2006) |